La Legge delle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 (stato 1° aprile 2023) decreta all'art. 16 che “La frequenza delle lezioni è obbligatoria”.
Da parte sua, il Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 (stato 1° agosto 2023) decreta all'art. 20, Obbligo di frequenza: “L’allievo frequenta regolarmente i corsi obbligatori previsti dal piano settimanale delle lezioni secondo l’orario della propria classe, i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto e le attività di approfondimento, culturali e speciali organizzate dall’istituto”.
Alla fine di ogni mese il docente di classe comunica per iscritto al detentore dell’autorità parentale degli allievi minorenni, o all'allievo stesso se maggiorenne, le indicazioni relative alle assenze registrate nel mese trascorso, le quali devono essere giustificate dai destinatari. Nel caso di allievi minorenni, la comunicazione deve essere controfirmata da un detentore dell’autorità parentale.
Se un allievo è fisicamente assente da una lezione, ma impegnato in altre attività promosse dalla scuola, o rappresenta ufficialmente quest’ultima in manifestazioni cantonali o federali, o è dispensato dalla lezione di educazione fisica, l’assenza è registrata ma non viene computata. Per le assenze prolungate dovute a motivi medici, si veda la sezione "Medico scolastico".