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Assemblea dei genitori

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Regolamento

Capitolo I: Assemblea

L'Assemblea dei genitori (in seguito Assemblea) è l'organo di rappresentanza dei genitori degli allievi iscritti al Liceo Cantonale di Locarno (in seguito LiLo). Essa ha lo scopo di promuovere, con il Collegio dei docenti e altre istituzioni educative, azioni atte a perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della Legge della scuola.

L’Assemblea è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti al LiLo. Possono parteciparvi pure i genitori degli allievi che hanno già raggiunto la maggiore età. L’adesione del genitore è automatica ferma restante la facoltà di rinunciare a partecipare alle attività dell’Assemblea.

L'Assemblea:

  1. approva il proprio regolamento e eventuali sue modifiche;
  2. formula all’attenzione degli altri organi dell’Istituto le richieste dei genitori;
  3. favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
  4. esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;
  5. delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
  6. promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le scuole e collabora nell’attività culturale e sociale dell’Istituto;
  7. elegge il comitato.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, dietro convocazione del comitato. Essa deve essere convocata almeno dieci giorni prima mediante lettera.

I lavori assembleari sono diretti da un Presidente del giorno. L’Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato o di almeno cinque membri.

L’Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all’ordine del giorno, se è presente almeno un quinto dei suoi membri.

In caso di insufficienza dei membri presenti, l’Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno a mezz’ora di distanza dalla prima convocazione. In tal caso essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente del giorno.

Su oggetti non previsti dall’ordine del giorno l’Assemblea può deliberare solo se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Ogni nucleo familiare, quindi ogni detentore dell’autorità parentale o genitore, ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano il LiLo.

Di regola il voto è espresso in forma palese, per alzata di mano/talloncino. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate al Presidente uscente prima dell’Assemblea o, al più tardi, all’inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l’accettazione o meno della candidatura.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all’estrazione a sorte.

L’Assemblea si iscrive alla Conferenza Cantonale Genitori, in seno alla quale sarà rappresentata da un membro del Comitato.

Capitolo II: Comitato

Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. Il Comitato è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici membri. I membri del Comitato rimangono in carica un anno e sono rieleggibili, salvo se non hanno più figli che frequentano il Lilo. Nel caso di abbandono durante l’anno scolastico da parte del figlio, il membro può restare tale fino al prossimo rinnovo del Comitato, ma come membro semplice.

Nel suo interno, il Comitato elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere. Di regola un incarico non dura per più di due anni. Non possono far parte del Comitato genitori-docenti, per evitare confusione tra le cariche.

Il Comitato:

  1. attua le decisioni prese dall’Assemblea;
  2. formula proposte da sottoporre all’Assemblea;
  3. convoca l’Assemblea;
  4. rende conto all’Assemblea dell’attività svoltai
  5. designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Il Presidente:

  1. convoca le riunioni del Comitato;
  2. dirige e coordina l’attività del Comitato.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità.

Il Segretario:

  1. è responsabile della gestione amministrativa;
  2. provvede ad eventuali lavori di corrispondenza;
  3. tiene aggiornato l’elenco dei membri;
  4. redige il verbale delle riunioni e delle assemblee generali.

Il Cassiere:

  1. tiene aggiornato il sistema contabile;
  2. gestisce il conto dell’Assemblea;
  3. chiude i conti a fine giugno di ogni anno scolastico in corso.

Durante l’Assemblea vengono nominati 2 revisori dei conti che provvederanno al controllo della contabilità dopo la chiusura dei conti. La chiusura dei conti è prevista con il 30 giugno in corrispondenza della fine dell’anno scolastico.

L’esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell’Assemblea sono finanziati mediante un contributo volontario minimo di Fr. 10.--/allievo annuo, e da eventuali donazioni di terzi.

All’atto della costituzione, si provvederà all’apertura di un conto bancario/postale. Hanno diritto a firma individuale il Presidente e il Cassiere.

Lo scioglimento dell’Assemblea deve essere deciso da un’Assemblea straordinaria. Eventuali beni andranno a favore del LiLo.

Questo regolamento è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 28 settembre 2011.

Modifica: 9 ottobre 2013, Art. 17 Finanziamento.